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FAQ

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17. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica sono comprese tra i possibili beneficiari?
Sì.

18.Il dipendente può essere anche a tempo parziale o a tempo determinato?
Sì.

19.L'assunzione deve essere fatta per un numero minimo di giornate all'anno?
No.

20.Da dove ricavo il numero dei dipendenti da inserire nella domanda di contributo?
Per numero di dipendenti si intende quello riportato sul libro matricola (o libro Unico del Lavoratore – LUL) della azienda.

21.Per motore elettrico a “più alta efficienza” cosa si intende?
Un motore elettrico si considera a più alta efficienza se classificato, secondo il Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 di classe “IE3”, oppure “IE2 accoppiato ad inverter” come da art.3 “Specifiche per la progettazione ecocompatibile” punto requisiti minimi Allegato 1, tabella 2 nei seguenti casi:

 

 

Numero di poli

Potenza nominale (kW)

2

4

6

0,75

80,7

82,5

78,9

1,1

82,7

84,1

81,0

1,5

84,2

85,3

82,5

2,2

85,9

86,7

84,3

3

87,1

87,7

85,6

4

88,1

88,6

86,8

5,5

89,2

89,6

88,0

7,5

90,1

90,4

89,1

11

91,2

91,4

90,3

15

91,9

92,1

91,2

18,5

92,4

92,6

91,7

22

92,7

93,0

92,2

30

93,3

93,6

92,9

37

93,7

93,9

93,3

45

94,0

94,2

93,7

55

94,3

94,6

94,1

75

94,7

95,0

94,6

90

95,0

95,2

94,9

110

95,2

95,4

95,1

132

95,4

95,6

95,4

160

95,6

95,8

95,6

da 200 a 375

95,8

96,0

95,8

  

22..A chi si applica il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 2009?
Come citato dallo stesso regolamento “Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione”:
1. Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio e mettere in servizio i motori, anche integrati in altri prodotti.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) ai motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido;
b) ai motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto;
c) ai motori progettati appositamente per funzionare: i) a più di 1 000 metri di altitudine sul livello del mare; ii) a temperature dell’aria ambiente superiori a 40 °C; iii) a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C; iv) a temperature ambiente dell’aria inferiori a – 15 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento dell’aria; v) a una temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiore a 5 °C o superiore a 25 °C; vi) in atmosfere potenzialmente esplosive, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
d) in motori autofrenanti, ad eccezione dei requisiti di informazione di cui all’allegato I, punti da 2.3 a 2.6 e 2.12. Misura A

23.Cosa posso acquistare in Misura A?
In Misura A posso acquistare un macchinario nuovo da sostituire ad un macchinario esistente, che verrà dismesso.

24.Nel caso di macchinario/attrezzatura/apparecchiatura dotata di motore elettrico, rispondente al regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 è necessario produrre l’asseverazione che attesti l’elevata efficienza del macchinario?
No, se il motore elettrico ricade nel campo applicativo del regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, sarà sufficiente allegare la certificazione del motore (classe IE3 oppure IE2 con inverter). Per gli altri casi, invece, si rimanda all’asseverazione rilasciata da soggetto tecnico terzo.

25.Qualora il macchinario acquistato possedesse una targatura di efficienza energetica rilasciata da ente accreditato, rispondente a criteri di valutazione volontari e/o normative cogenti in altri stati, come verrà considerata ai fini del presente bando?
Se il macchinario possiede i requisiti della più alta classe energetica definita dal sistema di certificazione considerato, l’attestato di certificazione della classe di appartenenza, da consegnarsi unitamente alla metodologia utilizzata per l’etichettatura, potrà sostituire l’asseverazione del risparmio energetico. In caso di documentazione in lingua straniera, si richiede la consegna di una copia in lingua italiana.

26.Chi sono i soggetti tecnici terzi che possono rilasciare l’asseverazione del risparmio energetico?
L’asseverazione prevista dal presente bando può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale.

27.La dichiarazione di asseverazione deve essere presentata sotto forma di perizia asseverata?
No, la dichiarazione di asseverazione dovrà essere presentata con le modalità indicate nelle “Linee guida” fornite ai beneficiari.

28. E’ necessaria l’Asseverazione nella Misura B?
No, per la misura B l’asseverazione del risparmio energetico non è richiesta.

29. E’ possibile acquistare un bene complesso?
Sulla base del parere espresso dalla circolare 44/E del 2009 del’Agenzia delle Entrate che ha chiarito il concetto di bene complesso precisando che “nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o le parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, che ne costituiscono dotazione”. Per il presente bando sono quindi ammissibili come unico acquisto “caldaia con bruciatore”, “motore elettrico con inverter”, “ascensore dotato di motore”, “condizionatore d’aria” inteso come sistema costituito da unità esterna, canalizzazioni e unità interne per la climatizzazione. Si ricorda che nei casi citati è comunque consentito l’acquisto disgiunto dei singoli macchinari presenti nell’Allegato 2 al Bando (caldaia, bruciatore, motore elettrico, inverter, ecc.).

30. Un sistema di riscaldamento a pompa di calore ad assorbimento è ammissibile al bando ed in quale voce dell’Allegato 2 si colloca?
Per tipologia costruttiva e principi di funzionamento, è possibile considerare la pompa di calore ad assorbimento come un macchinario che accoglie sia le caratteristiche di una pompa di calore elettrica sia quelle di una caldaia a condensazione. Essendo entrambi i macchinari ammissibili a bando, si considera ammissibile anche la pompa di calore ad assorbimento. Tale macchinario sarà ascrivibile alla voce “ caldaie per riscaldamento” nell’elenco di cui all’Allegato 2.

31. I trattori, le mietitrebbiatrici e i rimorchi agricoli sono ammissibili?
I trattori (anche non provvisti di targa) non sono ammissibili poiché non sono previsti nell’Allegato 2. Le mietitrebbiatrici se targate per circolazione stradale non sono ammissibili. I rimorchi agricoli sono ammissibili in quanto anche se provvisti di targa da rimorchio non sono mossi da proprio motore.

32. “L’ordine di acquisto”, ha un format specifico o è sufficiente che contenga le informazioni richieste nel modulo di domanda?
L’ordine di acquisto deve riguardare esclusivamente il bene oggetto di contributo (non sono ammissibili ordini cumulativi) facendo esclusivo riferimento all’Allegato 2 - Elenco dei beni acquistabili. L’ordine di acquisto deve contenere le informazioni previste nel modulo di domanda e dall’ordine deve evincersi in modo evidente la volontà di acquistare del richiedente e le condizioni di vendita del bene forn
ito.  

33. Cosa si intende per dismissione?
La dismissione del macchinario da sostituire deve avvenire per estromissione dal processo produttivo.

34. Quale documento deve essere allegato alla domanda di partecipazione al bando?
Alla domanda di partecipazione al bando dovrà essere allegata copia dell’ordine di acquisto o conferma d’ordine

35. Le unità di cogenerazione sono ammissibili al bando ed in quale voce dell’Allegato 2 si collocano?
Per tipologia costruttiva e principi di funzionamento, è possibile considerare l’unità di cogenerazione come un macchinario che accoglie sia le caratteristiche di una caldaia sia quelle di un gruppo elettrogeno. Essendo entrambi i macchinari ammissibili a bando, si considera ammissibile anche l’unità di cogenerazione. Tale macchinario sarà ascrivibile alla voce “caldaie per riscaldamento” in caso di produzione prevalente di calore o alla voce “gruppi elettrogeni” in caso di produzione prevalente di energia elettrica.

36. Un azienda che utilizza anche contratti di lavoro stagionale può partecipare al bando?
Sì, se sarà in grado di garantire, trascorsi dodici mesi dalla Presentazione della domanda di contributo, di avere in forza (da libro Unico) almeno lo stesso numero di lavoratori dipendenti presenti alla data della domanda.

37. Le imprese ad apertura stagionale (es. rifugi) possono partecipare al bando?
Possono partecipare al bando le imprese che la momento della presentazione della domanda si trovano nel periodo di apertura e che saranno in grado di garantire, trascorsi dodici mesi dalla presentazione della domanda di contributo, di avere in forza (da libro Unico) almeno lo stesso numero di lavoratori dipendenti presenti alla data della domanda

38. Se un’azienda avesse fatturato e pagato per intero il bene in oggetto di richiesta di contributo ma ad oggi non avesse ancora ricevuto la risposta di ammissibilità potrebbe incorrere nell’applicazione dell’art. 11 del bando ("La domanda di liquidazione dovrà essere inviata digitalmente entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell’investimento; si considera conclusione dell’investimento la data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa")?
No, in questo caso particolare, se la domanda fosse riconosciuta ammissibile al bando, la scadenza del termine ultimo di presentazione della richiesta di erogazione contributo sarà di 60 gg dalla data ricezione della comunicazione via mail di avvenuta concessione del contributo (comunicazione che fornisce numero del decreto e data di pubblicazione sul BURL).  

39. "Possono gli iscritti al Ruolo dei Periti e degli Esperti delle Camere di Commercio asseverare il risparmio energetico con riferimento al bando Innovazione ed efficienza energertica?
L’iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti delle Camere di Commercio non è abilitante alla professione; ha invece lo scopo di far conoscere i soggetti che sono stati ritenuti idonei ad esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico e ad effettuare perizie per determinate categorie merceologiche, con esclusione di quelle attività per le quali sussistono Albi regolati da apposite disposizioni. In ragione di ciò e visto lo specifico tipo di verifica/perizia che viene chiesta (certificazione di consumi) si ritiene che tali periti siano assimilabili e in grado di svolgere il compito di certificatori del bando Innovazione ed efficienza energetica.

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FAQ  

In questa sezione trovate le risposte ai quesiti più frequenti  aggiornate al 28 settembre 2010.